(Pubblicata nel 1° suppl ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 44 del 29 ottobre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Finalita', ambito e oggetto
    1.  Con  la presente legge la Regione promuove il coordinamento e
l'amministrazione  dei  tempi  e  degli orari delle citta' al fine di
sostenere  le  pari  opportunita' fra uomini e donne e di favorire la
qualita'  della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro,
di  relazione,  di  cura parentale, di formazione e del tempo per se'
delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano,
anche temporaneamente.
    2.  La  presente legge interviene nel rispetto delle disposizioni
di  cui ai capi I e VII della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni
per  il  sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto
alla  cura  e  alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
citta)  e  dell'Art.  50,  comma 7, del decreto legislativo 18 agosto
2000,  n.  267  (Testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali).