(Pubblicata nel 1° suppl ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 29 ottobre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita', ambito e oggetto 1. Con la presente legge la Regione promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari delle citta' al fine di sostenere le pari opportunita' fra uomini e donne e di favorire la qualita' della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per se' delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente. 2. La presente legge interviene nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e VII della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta) e dell'Art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).